Come specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico (nel sito istituzionale è consultabile la
scheda illustrativa che descrive i criteri attuativi della legge -
Ministero Sviluppo Economico, 29/01/2013):
1) la professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Con esclusione, è scritto nella Legge, delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi e delle professioni sanitarie.
2) chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge in esame (come il Coaching) è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attività ed in particolare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa (4/2013)
3) tale inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.
" L'esercizio della professione di Coach e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista ". " I professionisti possono aggregarsi in associazioni private, ma non ne hanno alcun obbligo giuridico ".